Giudice Sportivo, ammenda per il Lecce dopo la trasferta al Mapei
Sanzionato il comportamento dei tifosi salentini sul campo del Sassuolo
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla giornata numero 33 di serie A.
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS; delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni ed una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sosteni- tori, al 44° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 16° del primo temo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.