Giudice Sportivo, Lecce-Monza: ammenda per i giallorossi
Il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni in merito all'ultima giornata di serie A
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito all'ultima giornata di campionato serie A.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).
Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS; delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammende per le società
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semipiene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semipieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.