Serie A, Giudice Sportivo: ammenda per il Lecce
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1ª giornata di Serie A
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 agosto 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla Prima Giornata di Serie A.
Giudice Sportivo: squalificato Turati del Frosinone per espressione blasfema
Il Giudice sportivo ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.57 del 21 agosto 2023) in merito alla condotta del calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 15° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Giudice Sportivo: tutte le sanzioni alle società, c’è il Lecce
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, tre petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.