Giudice Sportivo, ammenda per il Lecce dopo la gara casalinga col Bologna
Un'altra ammenda per i giallorossi: così è stato deciso per quanto avvenuto durante Lecce-Bologna
Non si sono fatte attendere le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alla quattordicesima giornata di Serie A. È stata comminata un'ammenda al Lecce.
Giudice Sportivo: le decisioni inerenti alle società
Il Giudice sportivo: premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l'Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Giudice Sportivo: ammenda per il Lecce
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.