Giudice Sportivo: ammenda per il Lecce, un titolare entra in diffida
Sono arrivate le decisioni in merito alla terzultima giornata di campionato serie A
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla terzultima giornata di Serie A.
Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce e Napoli, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS; delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammende alle società
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.