Giudice Sportivo: ammenda per il Cagliari a causa dei raccattapalle
Le perdite di tempo in Cagliari-Lecce non sono passate inosservate al Giudice Sportivo di Serie A
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito all'ultima giornata di serie A.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.