Lecce-Lazio: il giudice sportivo su petardi e pietra
Un'altra multa è stata comminata alla società giallorossa dopo la diciassettesima giornata
La partita tra Lecce e Lazio è stata caratterizzata nel finale dalle immagini di Guendouzi con una pietra in mano. Il giocatore infatti, dopo il gol di Marusic, ha raccolto un piccolo sasso mostrandolo al quarto uomo.
Immagini che rapidamente hanno fatto il giro del web, e non solo, per il presunto lancio dell'oggetto da parte dei sostenitori salentini ai danni del calciatore francese dei biancocelesti.
Una sola sanzione
Qualche minuto fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla diciassettesima giornata.
Una sola società è stata multata. Si tratta proprio l'Unione Sportiva Lecce: al club giallorosso è stata comminata una multa da ottomila euro per il lancio di tre petardi, sette fumogeni, e quattro bottigliette di plastica. Questo il resoconto della terna arbitrale. Nessun cenno invece alla pietra protagonista della protesta laziale.
Le decisioni del giudice sportivo
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata i sostenitori delle Società Como, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.