Lecce multato anche al Castellani: ecco il motivo
I giallorossi sono stati multati dopo la partita giocata contro l'Empoli
Il Giudice sportivo ha diramato le proprie decisioni in merito alla ventesima giornata di campionato. Ancora una multa per il Lecce.
Le ammende della sedicesima giornata
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e numerosi bicchieri semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 139/392
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".