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Nessuna concorrenza sleale ed opere amovibili regolari nel "Pala Summer" di piazza Palio a Lecce, per lo svolgimento dei tornei di padel. 

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar, accogliendo il ricorso della Green Project e del Comune di Lecce. Nuovo colpo di scena nel merito della querelle giudiziaria amministrativa, che da qualche anno, precisamente dal 2022, vedeva contrapposti da una parte la società Kick off srl e dall'altra il Comune di Lecce che aveva rilasciato le autorizzazioni allo sciolgimento degli eventi e la Green Project  proprietaria, gestore ed organizzatrice nel contenitore Lecce Fiere della manifestazione di musica sport e spettacoli denominata appunto "Pala Summer". 


Soddisfatto delle motivazioni si è detto Corrado Garrisi Ceo di Green Project. 

Un dispositivo - ha commentato  - che ha ribaltato la sentenza del TAR, riconoscendo alla stessa Green Project di aver presentato una corposa documentazione a sostegno della propria tesi e quindi l'accoglimento degli appelli principale ed incidentale. 

Si è operato quindi in trasparenza e correttezza delle normative. Un risultato -conclude Garrisi - che fa piena luce sui fatti e che ristabilisce la verità conclamando che si è sempre agito con correttezza e senza alcun comportamento di concorrenza sleale. 

Chiaro anche il dispositivo del Consiglio di Stato che ha tenuto in considerazione dovuta proprio le relazioni tecniche presentate dalla Green Project ed avallata dal Comune di Lecce che rilasciò le autorizzazioni all'installazione dei campi ed allo svolgimento delle manifestazioni.
 

Decisiva è stata la relazione tecnica dell’ing. Parlangeli del 25 luglio 2023, commissionata da Green Project e depositata, nel presente giudizio, unitamente all’appello principale - è riportato proprio nel dispositivo -. 

Palasummer lecce

Infatti sia la relazione tecnica che la documentazione fotografica allegata evidenziano il semplice appoggio e successiva bullonatura dei campi e di altre strutture amovibili,  precisando che per l’allestimento dei campi di padel e delle tribune, non è stato effettuato alcun lavoro edile ma semplici operazioni di mero montaggio e smontaggio utilizzando attrezzi ed utensili manuali alla stregua delle operazioni di montaggio di strutture temporanee utilizzate per manifestazioni di pubblico spettacolo e montaggio di stand espositivo. 

Quindi - si conclude - non è stato realizzato alcun lavoro impiantistico se non l’assemblaggio in sito di impianto elettrico precablato costituito da quadri elettrici pre assemblati certificati, prolunghe ed utilizzatori detti organi illuminanti. 

La conclusione che porta alla sentenza

Da tali considerazioni emerge un principio di prova in ordine alla natura effettivamente amovibile delle opere realizzate che, pur nella indubbia complessità delle strutture impiegate, non hanno apportato alcuna trasformazione permanente del suolo e sono state rigorosamente mantenute all’interno del già esistente padiglione fieristico, peraltro, già predisposto per accogliere simili opere di montaggio, e relativo smontaggio). Ricorrono pertanto, le condizioni affinché dette opere possono qualificarsi come opere di edilizia libera. 

Una relazione che ha indotta la parte appellata (Kick Off) a non replicato nulla sul merito, a fronte delle precise deduzioni tecniche delle controparti, e che ha difatto portato i giudici ad accogliere il ricorso.

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