Giudice Sportivo: ammenda per il Lecce dopo la trasferta di Verona
Ammenda per la società salentina dopo la partita del Bentegodi: i provvedimenti del Giudice Sportivo di Serie A
Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alla tredicesima giornata di Serie A. La società salentina ha ricevuto un'ammenda per quanto compiuto da alcuni tifosi nel settore ospiti del Bentegodi.
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la tredicesima giornata di Serie A
"Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Roma e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno e due petardi uno dei quali esplodendo portava al lieve ferimento di un vigile del fuoco che si chinava per raccoglierlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco, due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Giudice Sportivo, ammenda per il Lecce
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.