Lecce Primavera, contro la Sampdoria 3 a 0 a tavolino: la motivazione
I giallorossi hanno vinto sul campo per 3 a 0 ma la Lega ha punito i blucerchiati
La Primavera del Lecce allenata da Federico Coppitelli ieri ha battuto la Sampdoria per 1 a 0 nel posticipo della trentesima giornata di campionato.
La motivazione
La Lega Serie A Primavera 1, qualche minuto fa, ha diffuso un comunicato in cui ha annunciato la vittoria a tavolino del Lecce nel match della 30a giornata contro la Sampdoria, disputato nella giornata di ieri, lunedì 22 aprile, e terminato 1-0 per i giallorossi. Da quanto emerge, infatti, alla base della decisione c’è l’errore commesso dai blucerchiati, che hanno violato la normativa che impone l’utilizzo di sei calciatori fuori quota per gli ultimi cinque turni di campionato, schierando sette calciatori nati nel 2004. L’episodio ovviamente non inficia sulla classifica né dei blucerchiati né dei giallorossi.
Il comunicato
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Sampdoria, nella gara in oggetto, ha schierato in campo all’inizio della gara sette calciatori nati nel 2004 e precisamente i giocatori: Tantocchi Elia, Uberti Nicolò, Pozzato Simone, Conti Francesco, Lotjonen Arttu Mikael, Alesi Gabriele e Polli Luca; considerato che il regolamento del Campionato Primavera 1 TIM valevole per la stagione sportiva 2023/2024, pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 al punto 8 stabilisce: “possono partecipare alla Manifestazione, qualunque sia il tipo di tesseramento: – calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi; – un numero massimo di sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 (e fino al 31 dicembre 2004), che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara; – un solo calciatore “fuori quota” (senza limite di età), oltre ai sei di cui al paragrafo precedente, per la sola fase della regular season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate)”; considerato che l’art. 10, comma 1 CGS stabilisce che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); che lo stesso art. 10, al comma 6 lett. a), prevede altresì che la sanzione della perdita della gara è inflitta, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) (nonché quelli di cui all’art. 67), qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; ritenuto quindi che, per le ragioni di cui sopra, la Soc. Sampdoria abbia violato la disposizione regolamentare sopra richiamata e che quindi sia passibile delle sanzioni di cui all’art. 10, commi 1 e 6 lett. a).