Giudice Sportivo, due giornate a Banda per ripetute espressioni irriguardose
L'attaccante del Lecce aveva contestato duramente una decisione dell'arbitro Marcenaro
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla diciassettesima giornata di Serie A. Contro l'Atalanta i giallorossi dovranno fare a meno di Marin Pongracic e Lameck Banda. Mentre il difensore è stato ammonito per la quinta volta in campionato, l'attaccante zambiano ha subito un'espulsione diretta per espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara. Pongracic tornerà in campo contro il Cagliari; Banda sconterà la seconda giornata di squalifica con i rossoblu: sarebbe stato comunque indisponibile a causa della coppa d'Africa.
Nessuna sanzione alla società leccese, mentre è da segnalare la chiusura della curva dell'Hellas Verona per cori razzisti nei confronti di Makoumbou, centrocampista del Cagliari espulso ieri al Bentegodi. Il settore resterà chiuso per due partite.
Lecce, squalificati Banda e Pongracic
CALCIATORI ESPULSI: SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BANDA Lameck (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose.
CALCIATORI NON ESPULSI: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PONGRACIC Marin (Lecce): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Chiusa la curva del Verona per cori razzisti
Il Giudice Sportivo, considerato che al 7° del secondo tempo sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”. Delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS.